Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’ecobonus: La legge di bilancio 2019 disciplina incentivi in caso di acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2, al fine di favorire l’acquisto di veicoli ecologici ed eliminare progressivamente dalla circolazione i mezzi di trasporto più inquinanti. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema con la Risoluzione 32 del 28 febbraio 2019. In pratica, il venditore riconosce un contributo corrisposto all’acquirente, mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo (ossia, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto). Il contributo verrà successivamente rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato. A loro volta, alle imprese costruttrici o importatrici del veicolo è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al contributo rimborsato al venditore e da quest’ultimo riconosciuto all’acquirente. Per quanto concerne la misura incentivante, a coloro che, nel corso dell’anno 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2. Sono previste specifiche condizioni ai fini del riconoscimento della spettanza del contributo in favore dell’acquirente, con particolare riferimento, fra l’altro, agli obblighi di demolizione del veicolo usato e di richiesta di cancellazione allo sportello telematico dell’automobilista nonché al divieto di reimmettere in circolazione i veicoli usati. Quindi, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperino detto importo quale credito d’imposta. In base a quanto espressamente stabilito dalla Legge di bilancio 2019, tale credito d’imposta è utilizzabile per il versamento delle ritenute dell’IRPEF operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’IRPEF, dell’IRES e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
Per quanto riguarda gli specifici obblighi di conservazione dei documenti da parte delle imprese costruttrici o importatrici, queste fino al 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, devono conservare la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
- copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
- copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;
- originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista.